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Revisione

Alle cooperative che operano secondo mutualità e senza fini di speculazione privata l’art. 45 della Costituzione riconosce una “funzione sociale”. Pertanto, prosegue il dettato costituzionale, ne promuove e favorisce la diffusione prevedendo però gli “opportuni controlli” per assicurarne carattere e finalità mutualistiche.

E’ attualmente operante una specifica forma di “controllo” disciplinato dal D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 che affida al Ministero delle Attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo economico) l’espletamento della “vigilanza cooperativa”, finalizzata all’accertamento dei requisiti mutualistici.

A Confcooperative, in quanto Associazione riconosciuta del movimento cooperativo, il Ministero dello Sviluppo economico delega l’esercizio della revisione per le Cooperative associate. La revisione alle associate viene effettuata esclusivamente a mezzo di revisori incaricati da Confcooperative. Rimangono di competenza ministeriale le revisioni alle cooperative non aderenti ad alcuna Centrale cooperativa e le ispezioni straordinarie, effettuate a mezzo di funzionari o incaricati dallo stesso Ministero.

 La vigilanza ha periodicità “biennale”: una cooperativa è sottoposta ad ispezione una volta ogni due anni.

Sono tuttavia sottoposte a revisione “annuale”:

– le cooperative sociali

– le cooperative edilizie e loro consorzi iscritti all’albo nazionale delle cooperative edilizie

– le cooperative che detengano partecipazioni di controllo in s.r.l. e le cooperative con un fatturato superiore a € 22.523.684,69 (come stabilito dall’art. 15, comma 1 della legge 59/92 e successive modifiche).

Sono inoltre soggette a certificazione annuale di bilancio le cooperative che abbiano un valore della produzione superiore a € 60.000.000,00 o riserve indivisibili superiori a € 4.000.000,00 o prestiti da soci finanziatori superiori a € 2.000.000,00.

A fronte dell’obbligo di ispezione, le cooperative sono tenute al versamento di un contributo obbligatorio. L’ammontare di questo è determinato, di biennio in biennio, da un apposito Decreto ministeriale. Le cooperative aderenti a Confcooperative versano l’ammontare del contributo revisionale alle strutture territoriali regionali di Confcooperative.

Alla revisione la legge attribuisce la funzione di accertamento della natura mutualistica della Cooperativa, anche attraverso la verifica della gestione amministrativo-contabile, dell’assenza di scopi di lucro e della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali o di altra natura. La revisione é altresì finalizzata a fornire suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democraticità interna.

Al revisore spetta inoltre il controllo sulla sussistenza e sui presupposti del regolamento interno adottato ai sensi della legge 142/2001 sul socio lavoratore.

Il servizio di vigilanza di Confcooperative è stato in grado, negli ultimi anni, attraverso i propri revisori, di esprimere risultati significativi sotto il profilo dell’incremento quantitativo delle ispezioni eseguite, espletando la quasi totalità del carico revisionale.

Normativa

Decreto 18 dicembre 2006Modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi per le spese relative alle revisioni periodiche
Decreto ministeriale 6 dicembre 2006Decreto sulla revisione alle società cooperative e loro consorzi
Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi

Contributo revisionale

Ogni società cooperativa, ai sensi dell’art. 8 del d.lg.c.p.s. 14 dicembre 1947 n. 1577 nonché di quanto da ultimo previsto dal D.Lgs. n. 220 del 2002, è sottoposta alla vigilanza ed è tenuta a versare un contributo per le spese connesse con l’esercizio della revisione cooperativa.

Tale obbligo si estende a tutte le società cooperative, siano esse aderenti o meno ad una Associazione nazionale giuridicamente riconosciuta.

Le cooperative aderenti a Confcooperative Basilicata dovranno versare il contributo direttamente alla Confederazione Cooperative Italiane, a mezzo Bonifico bancario su c.c. n. 79369492, Poste Italiane, intestato a Confederazione Cooperative Italiane – Contr. Revisione, IBAN IT29 S076 0103 2000 0007 9369 492 – riportando nella causale: matricola, ragione sociale, biennio di revisione 2015/2016.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 42 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, il mancato rispetto della scadenza indicata comporta una delle seguenti sanzioni:

a) maggiorazione del 5% del contributo, oltre agli interessi legali, se il versamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla scadenza;

b) maggiorazione del 15% del contributo, oltre agli interessi legali, se il versamento sarà effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza.

Nel caso di mancato, ritardato o insufficiente versamento la scrivente notificherà alla cooperativa inadempiente un atto di determinazione del contributo e adotterà le procedure più opportune a recuperare il relativo credito.

Le cooperative edilizie e i loro consorzi sono tenuti inoltre al pagamento di un ulteriore importo pari al 10% del contributo dovuto; tale importo va versato separatamente al Ministero dello Sviluppo economico mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 3011.