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Statuto

ART. 1

DENOMINAZIONE.

FINALITÀ

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 dello Statuto della Confederazione Cooperative Italiane – associazione nazionale autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo e delle imprese sociali, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 – è costituita, fra gli enti cooperativi e mutualistici, le imprese sociali e tutti gli altri enti aderenti alla Confederazione medesima e aventi sede legale nel territorio della Regione di Basilicata, l’associazione denominata “Confcooperative – Unione regionale di Basilicata”.

La denominazione abbreviata è “Confcooperative Basilicata”. Ai soli fini del presente statuto, la Confederazione Cooperative Italiane verrà brevemente denominata “Confcooperative Nazionale” o anche “la Confederazione”.

L’associazione non ha scopo di lucro.

L’associazione “Confcooperative Basilicata” è struttura territoriale di Confcooperative Nazionale e la rappresenta nell’ambito della Regione Basilicata nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confcooperative Nazionale.

La denominazione “Confcooperative Basilicata” può essere mantenuta fino a quando costituirà articolazione territoriale di Confcooperative Nazionale. In caso di revoca della rappresentanza da parte di Confcooperative Nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 15 dello statuto confederale, la denominazione dovrà essere modificata immediatamente e, comunque, entro 7 giorni dalla notifica della revoca, sopprimendo nella denominazione stessa le parole “Confcooperative -Unione regionale di Basilicata”.

ART. 2

SCOPI

Confcooperative Basilicata ispira la propria azione ai principi ed alla tradizione sociale cristiana ed è aperta a quanti pongono a fondamento della vita associativa i valori di libertà, di pluralismo, di partecipazione, di solidarietà e di elevazione della dignità della persona umana.

Confcooperative Basilicata, nel rispetto dei principi ispiratori e nell’ambito degli indirizzi generali e delle direttive poste da Confcooperative Nazionale, esplica nel proprio territorio di competenza i compiti che la Confederazione svolge in campo nazionale ai sensi dell’art. 2 del proprio Statuto e, fra quelli, in particolare:

  • la promozione, l’organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali;
  • la difesa della cooperazione e delle imprese sociali quali fattori di trasformazione e progresso delle strutture sociali e della coesione sociale;
  • la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici nella Regione degli enti cooperativi, delle imprese sociali e degli altri enti aderenti e dei loro soci;
  • la diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
  • lo sviluppo della coscienza cooperativa, della coscienza solidaristica e dell’imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all’elevazione morale ed alla formazione associativa, cooperativa ed imprenditoriale delle imprese associate, dei loro soci e amministratori; alla formazione identitaria e professionale dei quadri, tecnici ed altri lavoratori addetti degli enti stessi; alla diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
  • la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra uomo e donna nell’ambito dell’imprenditoria cooperativa e sociale;
  • la promozione della crescita del movimento cooperativo e delle imprese sociali, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e di recente ordinamento democratico;
  • la promozione e l’attuazione di iniziative ed intese volte a coordinare le attività di comune interesse, sia generali sia settoriali;
  • l’organizzazione, il coordinamento e la disciplina degli enti aderenti;
  • la promozione, di nuove iniziative cooperative e di imprese sociali e dello sviluppo degli enti aderenti;
  • l’aggregazione degli enti cooperativi e delle imprese sociali operanti nel territorio, anche convocando gruppi di lavoro comunque denominati ovvero coinvolgendo le cooperative, i consorzi e le imprese che, indipendentemente dal settore e dalla Federazione di assegnazione, possano collaborare con reciproco vantaggio nei mercati di riferimento;
  • la promozione, progettazione e coordinamento dei processi di integrazione e di sviluppo delle aderenti;
  • la preparazione dei lavoratori, degli imprenditori familiari, dei piccoli operatori economici e dei cittadini in genere, con particolare riguardo all’imprenditoria giovanile ed all’acquisizione e gestione degli strumenti di produzione, scambio e servizio nell’economia cooperativa e sociale;
  • la promozione, l’assistenza e l’attuazione dei servizi amministrativi, legali, sindacali, tecnico economici, di assistenza alla stipula dei contratti agrari in deroga ai sensi della Legge 203/1982, di patronato e di assistenza agli enti aderenti ed ai loro associati, anche favorendo l’istituzione di sportelli di servizi e circoli dei soci ed assicurando il collegamento con gli organi e gli uffici di Confcooperative Basilicata e della Confcooperative Nazionale; e comunque la collaborazione con Confcooperative Nazionale per l’attuazione delle lettere l) e o) dell’art. 2, comma 1, dello statuto confederale;
  • la gestione delle relazioni sindacali nel quadro delle direttive confederali e con il concorso delle Federazioni regionali ove costituite, anche sottoscrivendo accordi e contratti collettivi;
  • l’attuazione di tutte le eventuali funzioni attribuite a Confcooperative Basilicata da Confcooperative Nazionale;
  • la costituzione, d’intesa con le Federazioni nazionali competenti, delle Federazioni regionali tra gli enti e le imprese aderenti che operano negli specifici settori di attività, assicurandone il funzionamento;
  • la raccolta di ogni documentazione, nonché la raccolta ed elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione e delle imprese sociali, anche ai fini di interesse generale;
  • la designazione, salvo diversa disposizione di legge, dei rappresentanti di Confcooperative negli enti, negli istituti e nelle autorità regionali, provinciali e locali, dandone notizia a Confcooperative Nazionale;
  • la promozione e l’assicurazione della partecipazione degli enti aderenti all’attività di Confcooperative Nazionale, nonché la loro rappresentanza nelle assemblee per la elezione degli organi della Confederazione;
  • la cessione di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché l’assistenza agli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, nonché la formazione ai propri associati;
  • l’assunzione di partecipazioni ed interessenze di ogni tipo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Per il conseguimento delle finalità predette, Confcooperative Basilicata potrà:

  • avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico sociali, dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
  • stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca.
  • Confcooperative Basilicata collabora e si coordina con Confcooperative Nazionale per l’adempimento, da parte dei revisori, delle funzioni ispettive e di revisione, secondo la legge ed i regolamenti emanati dai competenti organi di Confcooperative Nazionale.
  • Confcooperative Nazionale e gli enti associati riconoscono, tra i valori fondanti la propria organizzazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.
  • Le imprese che aderiscono a Confcooperative Nazionale e Confcooperative Basilicata respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l’assistenza della Confederazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.
  • Il mancato rispetto delle norme etiche di Confcooperative Nazionale e dei doveri degli associati è sanzionato con la diffida e l’esclusione.
  • Confcooperative Basilicata esercita inoltre le funzioni demandatele da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici.

ART. 3

ADESIONE.

EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI

Gli enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e le imprese sociali, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto dello statuto confederale, fanno parte ad ogni effetto della Confcooperative Basilicata.

Con l’adesione delle cooperative e di altri enti si intendono associati a Confcooperative Nazionale, finché permane l’adesione, anche i soci degli enti medesimi cui è affidata la loro rappresentanza nelle assemblee dell’associazione, come definito in sede regolamentare.

Può essere consentita, in base a procedure definite in sede di regolamento confederale, l’adesione di società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi e mutualistici già aderenti o loro controllate, nonché di società semplici o di fatto o di associazioni di tutela professionali, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.

Può essere altresì consentita, in base a procedure definite in sede regolamentare, l’adesione di enti ed organismi con finalità solidaristiche o che esplichino attività affini a quelle della cooperazione e delle imprese sociali, o che comunque ne favoriscano l’incremento.

Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente alla Confederazione.

Apposite norme del regolamento confederale precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all’adesione, nonché le procedure per l’accertamento di tali requisiti e caratteristiche, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui allo Statuto ed al Regolamento confederale.

A tal fine gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione.

L’adesione si intende perfezionata solo con l’avvenuta immatricolazione ad opera di Confcooperative Nazionale.

Gli enti aderenti godono del diritto di partecipazione alle assemblee secondo le norme del presente Statuto, nonché dello Statuto e dei Regolamenti di Confcooperative nazionale.

Quando per la particolare natura dell’ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrano i presupposti dell’adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all’ammissione dello stesso, secondo l’apprezzamento e le modalità all’uopo enunciati dal Consiglio di presidenza di Confcooperative Nazionale.

L’adesione a Confcooperative Nazionale comporta, ad ogni effetto, l’inserimento dell’ente in tutti gli organismi settoriali, territoriali, nelle quali si articola la Confederazione.

Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.

Ancorché non espressamente previsti nelle proposte e nelle delibere di adesione, gli enti aderenti sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, lo statuto confederale, gli statuti delle Federazioni nazionali e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi;
  • osservare, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, le disposizioni emanate da Confcooperative Nazionale e dalle Federazioni nazionali;
  • versare regolarmente il contributo associativo dovuto a Confcooperative Nazionale, nella misura stabilita dagli organi competenti, nonché i contributi obbligatori per legge o per regolamento governativo;
  • abbonarsi a “Italia Cooperativa”;
  • comunicare a Confcooperative Basilicata gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dell’ente, alle quali ha diritto di partecipare un rappresentante di Confcooperative Basilicata;
  • ricevere la revisione e il monitoraggio di cui alla lett. l) dell’art. 2, comma 1, dello statuto confederale;
  • ricevere la revisione e il monitoraggio previsti dallo statuto confederale, nonché le revisioni e le ispezioni che Confcooperative è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento conseguito ai sensi del DLCPS D.Lgs..C.P.S. 14-12-1947, n. 1577 e sue successive modifiche.

ART. 4

RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso è regolato dall’art. 24 del codice civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell’intera organizzazione confederale.

Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione successiva con la quale si aderisce ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, se non sia stata comunicata e concordata preventivamente con Confcooperative secondo le procedure stabilite dal Regolamento sulle adesioni di Confcooperative Nazionale. In tal caso si applicano le norme del precedente comma.

Della dichiarazione di recesso prende atto Confcooperative Nazionale e ne dà comunicazione a tutte le strutture territoriali e settoriali interessate. Essa è produttiva di effetti giuridici secondo l’art. 24 comma 2 del codice civile.

L’esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui allo statuto ed ai regolamenti confederali o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all’organizzazione nel suo complesso ed a tutti i livelli [confederale centrale o periferica].

L’esclusione è proposta dagli organi di Confcooperative Basilicata ed assume efficacia dopo la cancellazione dai ruoli confederali deliberata dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative Nazionale. Si applica l’articolo 9 del Regolamento sulle adesioni di Confcooperative Nazionale.

L’esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell’intera organizzazione nel suo complesso ed a tutti i livelli.

Gli enti esclusi sono obbligati nei confronti della Confederazione sino al momento della loro esclusione.

ART. 5

ORGANI

Sono Organi dell’Unione:

  • l’Assemblea regionale;
  • il Consiglio regionale;
  • il Consiglio di Presidenza;
  • il Presidente;
  • l’organo di controllo;

ART. 6

ASSEMBLEA REGIONALE.

COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE

L’Assemblea regionale è costituita dai delegati degli enti aderenti in regola con il versamento del contributo associativo. Per la partecipazione all’Assemblea e per l’elezione degli organi si applicano le norme regolamentari previste dallo statuto confederale.

L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente su deliberazione del Consiglio regionale ogni quattro anni per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 7 e deve tenersi nel semestre precedente l’Assemblea nazionale che provvede alla elezione degli organi confederali secondo quanto previsto dallo statuto confederale.

L’Assemblea è convocata annualmente con i compiti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 7 e, in via straordinaria, quando il Consiglio regionale ne ravvisi l’utilità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli enti aderenti.

In caso di Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali ovvero per l’elezione dei delegati all’Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto gli enti aderenti che, almeno 30 giorni prima della celebrazione della stessa, siano in regola con il versamento del contributo associativo relativo ai quattro esercizi precedenti.

Confcooperative Basilicata dovrà comunicare tempestivamente a Confcooperative Nazionale l’elenco degli enti in regola e trasferire a quest’ultima il contributo associativo riscosso, salva l’autorizzazione a trattenere la quota regionale. In mancanza di detta comunicazione, Confcooperative Nazionale potrà rinviare l’Assemblea e intervenire presso Confcooperative Basilicata con un proprio delegato.

Qualora si proceda nel corso del mandato alla elezione del Consiglio regionale, questo verrà eletto con le norme applicate nella precedente Assemblea nazionale e avrà durata fino alla scadenza originariamente prevista per il precedente Consiglio, comunque coincidente con il semestre antecedente l’Assemblea nazionale.

I temi, gli argomenti e le modalità di preparazione e svolgimento dell’Assemblea sono fissati dal Consiglio regionale con regolamento. Si applica in ogni caso l’art. 2 del Regolamento confederale e tutti i provvedimenti in ordine all’elezione dei delegati, all’ordinato svolgimento dell’assemblea ed alla composizione delle controversie sono adottate dalla Commissione dell’Assemblea istituita in base alla suddetta disposizione.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, contenente le proposizioni del Consiglio regionale e l’ordine del giorno dei lavori, è trasmesso a tutti gli enti aderenti almeno 45 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell’Assemblea quando è prevista l’elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l’avviso è trasmesso almeno 15 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell’Assemblea.

L’Assemblea regionale nomina l’ufficio di Presidenza, i Segretari, e la Commissione per la verifica dei poteri, quando essa ha all’ordine del giorno l’elezione degli organi regionali. Negli altri casi è presieduta dal Presidente di Confcooperative Basilicata.

In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.

Alle riunioni dell’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio regionale, del Consiglio di Presidenza, dell’organo di controllo, il Direttore e, se nominato, il Segretario generale. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto qualora non siano delegati, gli ex Presidenti di Confcooperative Basilicata.

Il numero dei delegati spettanti agli enti aderenti verrà determinato secondo quanto disposto nel Regolamento dell’Assemblea di Confcooperative Nazionale, tenuto conto del numero degli enti aderenti, dell’ampiezza della loro base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti o del livello contributivo, anche in concorso tra loro. I relativi parametri possono essere determinati anche in modo differenziato per settore.

Le liste dei candidati a consiglieri regionali da eleggere in seduta plenaria ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. a), dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo dei delegati all’Assemblea.

ART. 7

COMPITI DELL’ASSEMBLEA REGIONALE

Nel quadro degli indirizzi generali di Confcooperative Nazionale, l’Assemblea regionale:

  • formula il programma dell’attività ed elegge ogni quattro anni il Presidente di Confcooperative Basilicata ed i membri del Consiglio regionale e dell’organo di controllo;
  • elegge i delegati degli enti aderenti alla Assemblea nazionale;
  • esamina temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa e delle imprese sociali, il rapporto sullo stato dell’organizzazione territoriale e lo stato di attuazione del programma;
  • approva proposte da presentare alle istituzioni pubbliche.

Le deliberazioni programmatiche dell’Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità dei voti esse si intendono respinte.

L’Assemblea inoltre può trattare altri argomenti riguardanti la cooperazione e le imprese sociali qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.

Compete all’Assemblea deliberare sulle modifiche allo statuto proposte dal Consiglio regionale. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei delegati all’Assemblea i quali abbiano fatto richiesta di iscrizione all’ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea, sì da consentire l’esame preventivo da parte del Consiglio regionale. Le modifiche statutarie sono approvate a maggioranza dei due terzi dei voti.

ART. 8

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale è composto:

  • dal Presidente di Confcooperative Basilicata;
  • da un numero minimo di 15 a un massimo di 30 componenti eletti fra i delegati all’Assemblea in seduta plenaria, con sistema maggioritario a liste bloccate e voto limitato a due terzi, assicurando adeguate rappresentanze territoriali e settoriali;

Partecipano al Consiglio senza diritto di voto i presidenti delle Federazioni o loro delegati qualora non ne prendano parte ad altro titolo, il Direttore e, se nominato, il Segretario generale.

Assistono alle riunioni del Consiglio regionale i componenti dell’organo di controllo.

Il Consiglio regionale potrà, a condizione che sia rispettato il principio di reciprocità, chiamare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di organizzazioni regionali, provinciali e locali che svolgano attività di interesse cooperativo o attinenti l’impresa sociale.

I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verifichino nel Consiglio tra i membri eletti dall’Assemblea si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla successiva Assemblea per il rinnovo degli organi.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio, i consiglieri rimasti in carica hanno l’obbligo di convocare l’Assemblea per l’elezione degli organi.

ART. 9

COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale, in attuazione degli indirizzi generali assunti dall’Assemblea, programma l’attività operativa di Confcooperative Basilicata, fissandone gli orientamenti politico organizzativi e verificandone periodicamente l’attuazione. Imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l’intera organizzazione territoriale.

In particolare, il Consiglio regionale:

  • elegge tra i suoi membri, uno o più Vicepresidenti, dei quali almeno uno o la metà tra i consiglieri delle province che non esprimono il presidente, cui potranno essere affidati compiti specifici;
  • elegge tra i suoi membri i componenti del Consiglio di presidenza, in un numero variabile da 07 a 15, numero che comprende il Presidente e i Vicepresidenti, in rappresentanza degli enti operanti nei diversi settori corrispondenti alle Federazioni nazionali;
  • approva il Regolamento di attuazione del presente statuto;
  • promuove, d’intesa con le Federazioni nazionali competenti, la costituzione delle Federazioni regionali e delle altre eventuali articolazioni settoriali fissandone le relative finalità e compiti;
  • delibera sulla convocazione dell’Assemblea, ne fissa i temi, approva il regolamento dell’Assemblea e nomina la Commissione dell’Assemblea, fissando modalità e condizioni di partecipazione secondo quanto disposto dallo statuto e dai regolamenti confederali;
  • determina i mezzi di finanziamento della Confcooperative Basilicata, nel rispetto delle decisioni di Confcooperative Nazionale, nonché la quota regionale del contributo associativo dovuto a Confcooperative Nazionale;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo di Confcooperative Basilicata e determina, ove necessario, il budget di spesa complessiva consentito per delega al Presidente e al Consiglio di presidenza;
  • delibera sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione, attribuzione e durata;
  • delibera sull’effettuazione di conferenze organizzative territoriali e di altre tematiche, stabilendone i temi;
  • elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti nel caso in cui se ne renda necessaria l’elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio regionale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;
  • rassegna all’Assemblea le proposte di modifica allo statuto da esso formulate o ad esso sottoposte;
  • esercita le funzioni ad esso specificamente demandate dall’Assemblea;
  • delega, se ritenuto opportuno, parte delle proprie attribuzioni e compiti al Consiglio di presidenza;
  • delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture e organi di Confcooperative Basilicata ad esclusione di quelle di competenza del Collegio dei probiviri della Confcooperative;
  • solo se proposto dal Presidente, nomina il Segretario generale.

ART. 10

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente, anche a richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Si riunisce ordinariamente ogni tre mesi o quando il Presidente lo ritenga necessario; le sue adunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei suoi componenti in carica; in seconda convocazione, che può avvenire anche lo stesso giorno, ma non prima di un’ora dall’orario fissato per la prima convocazione, le adunanze sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi anche con strumenti informatici o a mezzo fax almeno otto giorni prima della data fissata per il Consiglio. Nei casi di urgenza la convocazione è fatta a mezzo telegramma, in modo che i componenti del Consiglio e l’organo di controllo siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l’ora della prima e della eventuale seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, salvo il caso dell’elezione del presidente di cui all’art. 13, comma 6, in cui occorre la maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da un terzo dei presenti. Nelle votazioni, a parità di voti prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

ART. 11

COMPOSIZIONE  E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, e da un minimo di 7 fino ad un massimo di 15 componenti, compresi Presidente e Vicepresidenti, eletti dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. b).

Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, con la frequenza ritenuta necessaria.

L’avviso di convocazione è trasmesso via e mail, fax o altro mezzo documentabile almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire almeno quarantotto ore prima della riunione. L’avviso dovrà contenere la data, la sede e l’orario della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno della riunione.

Le sue riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa un’ora dall’orario fissato essa si intenderà riunita in seconda convocazione. In tal caso è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza il Revisore unico ovvero il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio di presidenza decadono automaticamente dalla carica.

Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verifichino tra i membri del Consiglio di presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio regionale.

ART. 12

COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Spetta al Consiglio di presidenza:

  • curare la gestione e l’amministrazione di Confcooperative Basilicata nell’ambito delle direttive fissate dal Consiglio regionale;
  • predisporre il rendiconto preventivo e consuntivo, secondo lo schema tipo adottato da Confcooperative Nazionale, e sottoporlo per l’approvazione del Consiglio regionale;
  • deliberare, nei limiti fissati dal Consiglio regionale, su tutte le operazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi di Confcooperative Basilicata; determinare i compensi del Presidente e del/i vicepresidente/i; fissare altresì l’importo massimo e le modalità di utilizzo delle spese di rappresentanza;
  • assumere e nominare il Direttore, stabilendone compiti, funzioni e compensi;
  • deliberare in merito alla struttura organizzativa mediante la istituzione, regolamentazione e disciplina di servizi e comparti operativi;
  • assumere, trasferire o licenziare il personale; approvare contratti di locazione o di servizi; deliberare l’acquisto di beni mobili;
  • assegnare incarichi e nominare dirigenti operativi stabilendone compiti, funzioni ed eventuali compensi;
  • proporre l’ammissione degli enti che chiedono di aderire o l’esclusione delle aderenti, secondo quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari di Confcooperative Nazionale;
  • proporre al Consiglio regionale la misura della quota regionale quale parte del contributo associativo dovuto alla Confederazione;
  • nominare rappresentanti a convegni, congressi, commissioni, ed altre riunioni od eventi;
  • designare rappresentanti e nominare delegati negli enti, in commissioni e negli altri organismi in cui Confcooperative Basilicata ha assunto partecipazioni o deve comunque essere rappresentata, scegliendoli di norma tra i membri del Consiglio regionale, tenendo altresì conto della necessità di assicurare un’adeguata rappresentanza territoriale;
  • adempiere a tutte le altre funzioni ordinarie e straordinarie che non siano di competenza del Consiglio regionale;
  • deliberare sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell’ambito delle direttive fissate dal Consiglio regionale;
  • proporre al Consiglio regionale eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio di presidenza ha inoltre ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo sulle materie non espressamente riservate dallo statuto all’Assemblea o al Consiglio regionale e, nei casi di urgenza, delibera su materie di competenza del Consiglio regionale chiedendone la ratifica allo stesso nella prima riunione.

ART. 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta Confcooperative Basilicata, firma tutti gli atti della Confcooperative Basilicata ed ha il potere di nominare difensori per agire o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi giurisdizione; presiede il Consiglio regionale, il Consiglio di presidenza e l’Assemblea quando essa non ha all’ordine del giorno l’elezione degli organi regionali.

Spetta al Presidente:

  • attuare le direttive fissate dagli organi di Confcooperative Basilicata;
  • curare i rapporti di Confcooperative Basilicata con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni sindacali, professionali ed economiche di rilievo regionale e provinciale, nonché con le altre associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e dell’impresa sociale esistenti nella Regione e tutti gli altri rapporti con l’esterno;
  • convocare, su delibera del Consiglio regionale, l’Assemblea, nonché le conferenze e i convegni locali, predisponendone l’ordine del giorno e i temi;
  • esercitare tutte le altre funzioni demandategli dagli organi di Confcooperative Basilicata;
  • adottare provvedimenti, in caso di motivata urgenza, di competenza del Consiglio di presidenza salvo successiva ratifica dello stesso alla sua prima riunione.

Il Presidente può delegare taluni dei suoi poteri o delle sue funzioni a uno o più Vicepresidenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente da lui designato come vicario o, in mancanza di designazione, dal Vicepresidente più anziano.

Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi; per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.

Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, il nuovo Presidente è eletto dal Consiglio regionale e resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

ART. 14

SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente può proporre al Consiglio regionale la nomina del Segretario generale, anche in persona diversa dai suoi componenti.

Il Segretario generale, nei limiti dei poteri conferiti, rappresenta la Confcooperative Basilicata a tutti gli effetti di legge ed esplica con continuità di impegno le funzioni che gli vengono attribuite dal Consiglio regionale.

In particolare, il Segretario generale attende al coordinamento della struttura dell’unione, partecipa alle riunioni del Consiglio di presidenza ed esprime un voto consultivo nel Consiglio regionale e nel Consiglio di presidenza, a meno che non ne faccia parte ad altro titolo come componente.

ART. 15

ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo è costituito in forma collegiale. Su autorizzazione di Confcooperative Nazionale può essere costituito in forma monocratica.

Se costituito in forma collegiale è composto da tre revisori effettivi e due supplenti eletti al di fuori dei suoi componenti dall’Assemblea, la quale nomina altresì il presidente del collegio. I supplenti subentrano in ordine di anzianità agli effettivi che cessino dalla carica o che siano impediti ad esercitare le loro funzioni. In caso di carenza dell’organo, anche se costituito in forma monocratica, il Consiglio regionale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.

I componenti l’organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

All’organo di controllo si applica, in quanto compatibile, la disciplina riguardante i revisori e il collegio sindacale delle società.

Spetta all’organo di controllo vigilare sulla gestione finanziaria e sulla contabilità, nonché l’esame dello schema di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio regionale. I componenti l’organo di controllo intervengono alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio regionale. Il Revisore unico ovvero il Presidente del Collegio assiste alle riunioni del Consiglio di presidenza.

ART. 16

IL DIRETTORE

La direzione degli uffici di Confcooperative Basilicata è affidata ad un Direttore al quale spetta collaborare con il Presidente e, se nominato, con il Segretario Generale per dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio regionale e del Consiglio di presidenza; coordinare l’assistenza agli aderenti; proporre l’assunzione del personale necessario, dirigendo complessivamente l’attività degli uffici di Confcooperative

Il Direttore dovrà possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in particolare in tema di società cooperative.

Il Direttore è tenuto a partecipare alle riunioni formative organizzate da Confcooperative Nazionale.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di presidenza e del Consiglio regionale.

ART. 17

FEDERAZIONI  REGIONALI

Il Consiglio regionale può promuovere l’istituzione di Federazioni regionali di settore corrispondenti alle Federazioni nazionali.

Nel rispetto dei principi ispiratori della Confederazione e nell’ambito delle direttive generali e degli indirizzi politico programmatici di Confcooperative Basilicata, le Federazioni hanno a livello regionale le competenze proprie delle corrispondenti Federazioni nazionali.

Confcooperative Basilicata assolverà, in attuazione di quanto disposto dallo Statuto confederale, ai compiti di sorveglianza e di intervento per il funzionamento e l’efficienza organizzativa delle singole Federazioni, verificando altresì che la loro attività sia conforme agli indirizzi ed alle linee politiche deliberate dagli organi regionali e nazionali.

Confcooperative Basilicata potrà quindi, tramite il Presidente o suo delegato, prender parte alle Assemblee ed alle riunioni degli organi delle Federazioni regionali di settore.

Qualora Confcooperative Basilicata, d’intesa con la Federazione nazionale interessata, non ravvisi le condizioni per istituire una Federazione regionale, sentiti gli enti aderenti interessati e d’intesa con il Presidente della Federazione nazionale, potrà nominare un incaricato per collaborare con gli organi dell’Unione alla cura del settore.

Ove in una Federazione regionale si verifichino irregolarità o gravi deficienze funzionali, gli organi di Confcooperative Basilicata, acquisito il parere della Federazione nazionale interessata, potranno assumere gli stessi provvedimenti previsti dallo statuto confederale ed attribuiti al Consiglio nazionale confederale.

Gli statuti delle Federazioni regionali devono essere conformi ad uno schema di statuto deliberato dal Consiglio nazionale della Confederazione su proposta delle Federazioni nazionali interessate.

ART. 18

PATRIMONIO E GESTIONE

Confcooperative Basilicata gode di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale, nei limiti compatibili con le direttive generali poste da Confcooperative Nazionale, ed è sottoposta al controllo della Confederazione.

Confcooperative Basilicata, su autorizzazione di Confcooperative Nazionale e nel rispetto delle condizioni poste da quest’ultima, potrà richiedere il riconoscimento per l’acquisto della personalità giuridica ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Delle obbligazioni contratte risponde Confcooperative Basilicata con il proprio patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto della stessa, salvo l’acquisto della personalità giuridica ai sensi del precedente comma, nel qual caso risponderà esclusivamente Confcooperative Basilicata con il proprio patrimonio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell’associazione.

La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è ripetibile.

Il contributo associativo confederale, quale sommatoria della quote regionale e nazionale è unico e viene incassato da un unico soggetto. Nel caso di riscossione ad un livello diverso da quello nazionale è necessaria apposita delega.

Sono entrate ordinarie:

  • le risorse relative alla quota regionale del contributo associativo dovuto a Confcooperative nazionale;
  • le somme pervenute a qualsiasi titolo per atti di liberalità di enti o imprese aderenti, Enti, Associazioni, persone fisiche e altri soggetti.

L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio di presidenza secondo uno schema tipo predisposto dalla Confederazione e corredati della relazione dell’organo di controllo secondo uno schema tipo predisposto dalla Confederazione, dovranno essere sottoposti alla approvazione del Consiglio regionale, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio quello consuntivo, ed entro la fine dell’anno precedente quello preventivo.

In caso di scioglimento dell’associazione l’Assemblea straordinaria, appositamente convocata, nominerà uno o più liquidatori.

Nel caso di scioglimento, il patrimonio netto sarà devoluto a Confcooperative Nazionale o ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione consentita dalla legislazione vigente.

ART. 19

INCOMPATIBILITÀ

Al fine di preservare l’autonomia di Confcooperative Basilicata e di assicurare l’adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della stessa, alla figura del Direttore e, se nominato, del Segretario generale, le norme sull’incompatibilità e ineleggibilità stabilite dallo statuto confederale e dal Regolamento di attuazione.

ART. 20

CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti, o comunque connesse e pertinenti al rapporto associativo, sono deferite per patto espresso alla competenza del Collegio dei probiviri di Confcooperative Nazionale.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 dello statuto confederale e 6 del Regolamento di attuazione dello statuto confederale.

ART. 21

EFFICACIA.

MODIFICHE STATUTARIE DI MERO ADEGUAMENTO

Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia dopo l’approvazione da parte dei competenti organi di Confcooperative Nazionale.

Il Consiglio regionale è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che il Consiglio nazionale di Confcooperative Nazionale ritenga opportune o necessarie.

ART. 22

RINVIO.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme dello statuto di Confcooperative Nazionale.

Le modifiche statutarie relative al numero dei mandati e alla composizione degli organi non sono retroattive.